STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VERA BRIANZA
TITOLO I
Disposizioni Generali
Articolo 1
(Denominazione e sede)
Ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del C.C. è costituita una Associazione apolitica, senza scopo di lucro, denominata
VERA BRIANZA
con sede in Monticello Brianza (LC), Via Monte Grappa n. 21, presso Villa Greppi, nel seguito indicata come l'Associazione.
Articolo 2
(Scopo)
L'Associazione, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, si propone come finalità lo sviluppo e la valorizzazione della Brianza, dei prodotti e dei servizi derivanti dal lavoro e dalle attività e dei suoi abitanti, nonché la salvaguardia dell' ambiente naturale, la valorizzazione dei monumenti, dell'arte, della cultura, delle tradizioni.
Al fine di raggiungere tale scopo, l'Associazione potrà in particolare:
- istituire nelle forme di legge gli appositi marchi di qualità e di controllo;
- organizzare apposite manifestazioni di promozione e di sviluppo della Brianza e delle sue innumerevoli attività;
- organizzare iniziative, manifestazioni e convegni;
- promuovere studi e ricerche su temi inerenti gli scopi dell'Associazione;
- valorizzare i monumenti e le attività culturali che possono ricordare le origini e i valori etici ai quali i residenti si sono spesso ispirati;
- stabilire rapporti con enti, istituzioni e associazioni italiani e stranieri che possano concorrere e/o favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
- pubblicare e/o curare la pubblicazione di riviste e/o periodici;
- individuare opere degne di conservazione per poterle all'occorrenza restaurare;
- indire concorsi, premi e incentivi per quanto sopra, fissandole le modalità ed i regolamenti.
- Progettare, gestire e svolgere attività di formazione a livello imprenditoriale, manageriale e professionale, sia in conto proprio sia per conto terzi, a favore di organizzazioni sia private che pubbliche, singole e/o in raggruppamento
L'Associazione , per il raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, potrà altresì, costituire o assumere le partecipazioni in società di capitali, anche di tipo consortile, aventi oggetto affine o connesso al proprio.
Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione potrà acquistare, vendere, permutare, ricevere in donazione, amministrare e comunque gestire beni immobili e mobili.
Articolo 3
(Durata)
L'Associazione ha durata illimitata
Articolo 4
(Finanziamento dell'attività)
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell'Associazione e alla realizzazione delle strutture necessarie al conseguimento dei suoi sono costituite:
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi riconosciuti e corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dagli Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- dai lasciti e dalle donazioni che l'Associazione fosse in grado di accettare;
- dai proventi derivanti dalle attività svolte;
- dagli eventuali altri contributi dei soci e dai contributi di enti, società, associazioni, persone fisiche eccetera, anche non soci, che vogliano sostenere l'attività dell'Associazione.
TITOLO II
Soci
Articolo 5
(Soci)
5.1 I soci, in forma societaria o personale, così come contemplato dal Codice Civile, si distinguono in:
A. Sostenitori, quelli che aderiscono all'Associazione indipendentemente dal riceverne specifici servizi.
B. Ordinari, quelli che aderiscono all'Associazione, in funzione del fatto di poter beneficiare dei servizi offerti.
5.2 Le modalità di associazione sono riportate nell'apposito Regolamento
5.3 Ogni socio pagherà una quota annuale che sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo.
5.4 L'anno associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
5.5 Sono soci coloro che verranno qualificati con delibera del Consiglio Direttivo previa esamina della domanda di iscrizione.
5.6 I soci potranno di volta in volta nominare un loro delegato, il quale parteciperà alle assemblee associative con poteri e facoltà di voto.
5.7 La qualifica di socio non è trasmissibile per eredità e si perde:
a) per dimissione;
b) per accertata inadempienza degli obblighi assunti con l'iscrizione, su delibera del Consiglio Direttivo
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per atti contrari alla morale e agli scopi dell'Associazione.
5.8 Per recedere dall'Associazione è necessario inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, almeno tre mesi prima ella fine dell'anno solare.
La dichiarazione di recesso, presentata entro i termini sopracitati, avrà validità a partire dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui la dichiarazione stessa è stata presentata.
La dichiarazione di recesso non è valida per i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, o die contributi e delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'Associazione, per i quali, invece, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, la decadenza, da notificarsi con lettera raccomandata.
TITOLO III
Organi dell'Associazione
Articolo 6
(Organi dell'Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- la Giunta Esecutiva, se espressamente nominata
Articolo 7
(L’Assemblea dei Soci)
7.1 L’Assemblea dei Soci, composta da soci ordinari, è l’organo sovrano dell’Associazione
7.2 L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno su convocazione del Presidente
7.3 La convocazione avviene mediante lettera semplice, telefax o posta elettronica e con preavviso di almeno 10 giorni. Nell’avviso di prima convocazione può essere fissato, nel giorno successivo, quello per la seconda convocazione.
7.4 L’Assemblea ordinaria e sraordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei soci più uno, in proprio e per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
7.5 Le delibere dell’assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentanti. Le modalità di voto sono determinate di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea.
7.6 L’Assemblea dei soci in particolare:
- fissa gli indirizzi a cui si deve attenere il Consiglio Direttivo nel definire le attività dell’Associazione;
- discute e si pronuncia sulla gestione dell’Associazione;
- approva i bilanci
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
7.7 L’Assemblea Straordinaria, se necessaria, si riunisce:
- su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo
- su convocazione del Consiglio Direttivo
- su richiesta motivata al Presidente di almeno un terzo dei soci.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di spedizione.
Nel corso dell’Assemblea Straordinaria possono essere discussi soltanto gli argomenti per cui è stata indetta.
7.8 Le modifiche dello Statuto, per le quali deve essere indetta un’Assemblea straordinaria, richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti
7.9 Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe
7.10 Non saranno ammessi al voto i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.
Articolo 8
(Il Consiglio Direttivo)
8.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione e in genere la gestione stessa, sia ordinaria, che straordinaria.
Esso ha la funzione di organo deliberante per tutte le questioni di cui è competente per effetto del presente statuto e per quei provvedimenti aventi carattere di urgenza imposti da circostanze eccezionali.
8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 21 membri, dei quali tre potranno essere cooptati dal Consiglio stesso. Il numero, entro questi limiti, è stabilito dall’Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Dura in carica tre anni rinnovabili. Il consigliere decade dalla carica se rimane assente due volte consecutive o tre volte l’anno.
Al fine di assicurare il più ampio coordinamento tra le attività delle eventuali società di capitali, anche di tipo consortile, costituite e/o partecipate, nel Consiglio Direttivo saranno altresì cooptati i rappresentanti legali di dette società di capitali, in data contestuale alla loro assunzione in carica.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
- il Presidente
- il Vice Presidente
e se lo ritiene opportuno:
- la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente
- il Tesoriere
8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l’anno, su invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
8.4 Le convocazioni si effettuano mediante lettera semplice fax o e-mail con preavviso di tre giorni
Sarà comunque valida la riunione del consiglio, anche se non convocata, quando siano presenti tutti gli amministratori e, se nominato, l'organo di controllo.
8.5 Le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti la metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8.6 Compiti specifici del Consiglio Direttivo sono:
- attuare gli indirizzi generali fissati dall’Assemblea
- provvedere all’Amministrazione dell’Associazione e alla esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
- esaminare, deliberandone l’eventuale accettazione, le richieste avanzate da aspiranti associati;
- vagliare le domande di adesione
- determinare le quote associative annuali
8.7 Il Tesoriere dell’Associazione custodisce i fondi dell’Associazione, cura la regolazione dei libri contabili, redige i bilanci da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 9
(Il Presidente)
9.1 Il Presidente dell’Associazione:
- è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, ne prepara l’ordine del giorno, le presiede;
- firma gli atti e provvedimenti, con potestà di delega,
- propone la Consiglio un Segretario, anche al di fuori del Consiglio stesso o non associato. In questi casi, il Segretario non ha diritto di voto in seno al Consiglio;
- assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- può delegare, previa ammonizione del Consiglio, alcune delle proprie competenze al vice Presidente o ad altro Consigliere.
9.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente oppure, qualora anch’esso fosse impedito, dal Direttore o dal Consigliere più anziano.
9.3 Il Presidente può essere revocato alla carica su richiesta specifica dei due terzi dei Consiglieri.
9.4 Il Presidente dura in carica per un massimo di due mandati consecutivi nel corso dei quali può dimettersi o può essere revocato dalla carica su richiesta specifica dei due terzi dei Consiglieri.
In caso di dimissioni o revoca del Presidente, il Consiglio Direttivo, convocato dal Vice Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento, procederà ad eleggere nel proprio seno un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino al termine del mandato triennale in corso del Coniglio direttivo eletto dall’Assemblea.
Questo periodo verrà conteggiato ai fini del divieto di cumulo dei due mandati Presidenziali consecutivi.
Articolo 10
(La Giunta Esecutiva)
10.1 Il Presidente propone la costituzione della Giunta Esecutiva, composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo o anche esterni, che siano in grado di apportare particolari competenze, al fine di conseguire, nel modo più idoneo, gli scopi dell’Associazione, da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva risponde del suo operato al Presidente.
10.2 I membri della Giunta Esecutiva devono essere nominati ogni volta che entra in carica un nuovo Consiglio Direttivo.
10.3 Le convocazioni della Giunta Esecutiva si effettuano mediante fax o e-mail con preavviso di un giorno.
10.4 Le riunioni della Giunta Esecutiva sono validamente costituite quando sono presenti la metà più uno dei membri nominati.
10.5 La Giunta Esecutiva, presieduta dal presidente:
-cura la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione, così come formulati dal Consiglio Direttivo
-predispone la relazione economica annuale ed il bilancio consuntivo da sottoporre a delibera da parte del Consiglio Direttivo
-istituisce i servizi dell’Associazione e determina le tariffe delle relative prestazioni
10.6 La giunta esecutiva, qualora lo ritenga opportuno per assicurare più puntuale organizzazione dell’attività dell’Associazione, nomina il Direttore, nono solo tra i soci o i membri della Giunta Esecutiva.
Il Direttore partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e risponde del suo operato al Presidente.
10.7 Il Presidente può invitare alle riunioni della Giunta Esecutiva membri esterni, che possano apportare specifiche conoscenze.
Articolo 11
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che devono essere scelti fra esperti del ramo, possono anche non essere soci, ma non possono appartenere al Consiglio Direttivo.
Essi hanno il compito di controllare l’amministrazione dell’Associazione e di redigere la relazione riguardante il bilancio annuale. In particolare verificano:
-le singole azioni
-l’osservanza dei vincoli statutari
la tempestiva e corretta contabilizzazione degli accadimenti economico-finanziari
TITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 12
(Durata delle cariche e loro retribuzione)
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.
E’ tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo di attribuire compensi a Consiglieri allorché essi assumano compiti di operatori con mansioni di responsabilità.
Articolo 13
(Esercizio economico-finanziario)
L’esercizio economico-finanziario dell’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, Che dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza dei predetti novanta giorni.
Articolo 14
(Nome ed emblema)
Nel perseguire gli intenti e le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo tutela e protegge un emblema e gli altri distintivi dell’Associazione ad uso e beneficio esclusivo di tutti i soci.
Ogni socio dell’Associazione è autorizzato a portare il distintivo dell’Associazione
I soci possono utilizzare il nome, il distintivo o qualsiasi altro emblema dell’Associazione come marchio di fabbrica o a scopi commerciali.
Articolo 15
(Scioglimento)
L’Associazione può essere sciolta solo per delibera dell’Assemblea presa con la maggioranza dei tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 III° comma Codice Civile.
Nel caso di scioglimento, il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Associazione sarà liquidato al meglio da una Commissione nominata dall’Assemblea e presieduta da persona nominata dal Presidente del tribunale di Lecco. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, in quote congrue destinate a Enti o Associazioni che svolgano attività affini e senza scopo di lucro.
Nessun destinatario indicato dalla Commissione potrà beneficiare di più di una quota.
Foro competente è quello di Lecco.
Articolo 16
(Conclusione)
Per tutto quanto previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.